La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. 

La presente sezione “Amministrazione trasparente” è stata adeguata a quanto previsto dal Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che ha riordinato e semplificato la normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 1 c. 35 della Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”

“Amministrazione trasparente” è organizzata in sezioni (attivabili cliccando sulle voci sottoriportate) e in sotto-sezioni, cliccando sulle quali è possibile accedere alle informazioni che riguardano i diversi aspetti dell'attività amministrativa e istituzionale dell'Istituzione Scolastica.
Inoltre, le pagine dedicate alle sotto-sezioni sono state integrate con le ulteriori tipologie di dati individuate dalla Commissione Indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni pubbliche (CIVIT) tramite la Delibera n.50/2013.

logo bussola della trasparenza

Si ricorda che il riutilizzo dei dati di cui è prevista la libera fruizione recentemente ribadita dal D. Lgs. 33/2013 è possibile solo ai sensi del D.Lgs.196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali" - Legge sulla Privacy): nei casi in cui il riutilizzo di tal dati fosse necessario, si deve chiedere il consenso all'interessato per la loro ripubblicazione.
Si precisa che i dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d. lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Sezione dedicata al Programma per la Trasparenza e l'integrità.
La sezione del sito di USR Lombardia è disponibile al seguente link: Vai al sito di USR Lombardia

Pubblicazione Indicatore di tempestività dei pagamenti ai sensi della Circolare n. 3 del 14/01/2015 del M.E.F.Art. 33 - Obblighi  di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazioneLe pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti».

Il DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66 (in G.U. 24/04/2014, n.95), convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 (in G.U. 23/06/2014, n.143), ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 33, comma 1."Le pubbliche  amministrazioni  pubblicano,  con  cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi  di  pagamento  relativi agli acquisti di beni, servizi e  forniture,  denominato  'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti'. A decorrere dall'anno  2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni  pubblicano  un indicatore,  avente  il  medesimo  oggetto,  denominato   "indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti".DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 settembre 2014 “Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni” (GU Serie Generale n.265 del 14-11-2014)
 

Modalità di calcolo

L’indicatore di tempestività dei pagamenti è stato calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

Definizioni

“transazione commerciale”, i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;

“giorni effettivi”, tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;

“data di pagamento”, la data di trasmissione dell’ordinativo di pagamento in tesoreria;

“importo dovuto”, la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento

Tempi pubblicazione

indicatore annuale entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento

indicatore trimestrale, a decorrere dal 2015, entro 30 giorni successivi al trimestre

Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese

1.controllo del DURC, il Documento Unico di Regolarità Contributiva. Criterio e modalità di svolgimento: il controllo avviene sempre e in tempo reale.

2. controllo del documento sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Criterio e modalità di svolgimento: il controllo avviene sempre d'ufficio.

Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative

1.fornire il DURC: trattasi di un certificato unico che attesta la regolarità di un'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento. La regolarità contributiva oggetto del Documento Unico di Regolarità Contributiva riguarda tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture.
Il DURC è rilasciato da INPS, INAIL, Casse Edili ed altri enti in possesso dei requisiti precisati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Tutte le PA sono tenute ad acquisire d'ufficio il DURC, sia nella fase di gara che in quella successiva.

2.fornire il documento sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Gli obblighi di tracciabilità si articolano essenzialmente in tre adempimenti principali, ovvero:

  • utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;
  • effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
  • indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del CIG e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 3/2003, del CUP.


dlgs 33/2013

D.Lgs. 33/2013::Articolo 25-Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese 1. Le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul sito www.impresainungiorno.gov.it a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento b) l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.


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Gli incarichi retribuiti conferiti per la sostituzione dei dipendenti sono pubblicati all'Albo d'Istituto sotto la voce "Atti di Nomina";

Gli incarichi retribuiti conferiti ai dipendenti sono pubblicati sotto la voce Contrattazione d'Istituto e dettagliati come richiesto dalla normativa nella pagina denominata "Incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti pubblici".

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

Informazioni pubblicate in ottemperanza all'art. 15 del D. Lgs. 33/2013.

 

dlgs 33/2013

Art. 15 - Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.


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Sezione dedicata alla pubblicazione delle rilevazioni degli scioperi del personale

Nota ministeriale del 18/01/2021 

rif. normativi

Analogamente, al fine di garantire la più ampia applicazione dell’indicazione di cui all’art.5 citato, (legge 12 giugno 1990, n. 146) i Dirigenti scolastici renderanno noto il dato di adesione allo sciopero relativo all’istituzione scolastica di competenza pubblicandolo sul proprio sito istituzionale anche facendo ricorso all’apposito prospetto che sarà possibile estrarre accedendo alla funzione “Statistiche Scioperi Archiviati” disponibile nell’applicativo SIDI “Rilevazione scioperi WEB”

Sezione dedicata alla pubblicazione dei Bandi di gara e contratti, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.

I dataset in formato xml sono pubblicati ai sensi dell'art.1 L.190/2012: "adempimenti nei confronti dell’Avcp"

Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici.

Art. 31 - Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorchè recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici.

 

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L'istituto non è proprietario degli ambienti in cui ha opera.

La scuola redige invece il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) di ciascun edificio.

 

Dlgs 33/2013, Articolo 40 - Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali

1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.

2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».

3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.

 

La scuola non opera in tale ambito

 

Dlgs 33/2013, Articolo 42 - Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente

1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:

a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;

b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;

c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione; d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.

 

Gli obblighi previsti dalla sezione Strutture sanitarie private accreditate non riguardano questa pubblica amministrazione.

 

Dlgs 33/2013, Articolo 41 - Trasparenza del servizio sanitario nazionale

4. È pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate. Sono altresì pubblicati gli accordi con esse intercorsi.

 

L'Istituto non è proprietario degli edifici in cui ha sede e non appalta opere pubbliche: proprietari e manutentori delle strutture sono i Comuni di Azzano San Paolo e di Grassobbio.

 

Dlgs 33/2013, Articolo 38 - Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche


1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali: i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione, le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni annuali; ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amminstrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante; le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.

Gli obblighi previsti dalla sezione Pianificazione e governo del territorio non riguardano questa pubblica amministrazione.

 

Dlgs 33/2013, Articolo 39 - Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:

a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti;
b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici.

2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.

3. La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.

4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale.